Sanzioni amministrative

L.R. n° 16 del 31/10/2017 art. 123 [ex art n° 20 L.R. n°1 del 04/01/2000]

STATO LINEE:
Regolare su tutta la rete

Le attività di controllo del possesso e della validità dei titoli di viaggio

Ai sensi delle norme regionali vigenti (L.R. n° 16 del 31/10/2017 art. 123 [ex art n° 20 L.R. n°1 del 04/01/2000]) gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a:

  • munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio,
  • conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

Cavourese S.p.A. provvederà a campione o secondo precise campagne di monitoraggio ad effettuare attività di controllo sia per l'accertamento del possesso che della validità ed idoneità degli eventuali titoli di viaggio. Tali controlli potranno essere effettuati sia da personale interno che da personale o società esterne. Gli agenti accertatori sia al momento della verifica che al momento della comminazione della eventuale sanzione saranno facilmente identificabili sia per l'abbigliamento che per l'esposizione dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Il personale addetto al controllo riveste, nell’esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di “pubblico ufficiale”.

Le sanzioni

Il viaggiatore sprovvisto di documento di viaggio o con documento di viaggio non valido o non convalidato è soggetto alla sanzione amministrativa prevista all’art. art. 20 - Legge Regionale n° 1 del 04.01.2000, comma 4 e successive modifiche. Oltre alla sanzione, il viaggiatore sanzionato è obbligato al pagamento della tariffa ordinaria in vigore e alle eventuali spese per il procedimento (spese amministrative e di notifica). La tariffa ordinaria in caso di violazioni commesse su servizio extraurbano è calcolata dal capolinea di partenza, per il  percorso già effettuato, fino alla fermata di destinazione dichiarata.

La sanzione amministrativa per irregolarità di viaggio può essere pagata in misura minima:

a) immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione. In questo caso l'agente accertatore rilascerà, a titolo di quietanza di pagamento, copia del verbale di contestazione barrando la casella "importo riscosso";

b) entro 7 giorni pagamento 1/3 della sanzione massima presso uffici Cavourese; qualora il pagamento non sia effettuato nel termine di 7 giorni, la sanzione può essere pagata in misura ridotta (pari a 1 /3 della sanzione massima o, se più favorevole, al doppio della sanzione minima):

c) dall'8° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione della violazione, con le medesime modalità indicate al punto b).

Decorso il termine di 60 giorni e in mancanza di integrale pagamento Cavourese S.p.A. eseguirà  rapporto all'Ente Affidante il servizio e la sanzione sarà  dovuta per l'intero ammontare.

Cavourese S.p.A. denuncerà  all'autorità  giudiziaria le irregolarità di rilevanza penale riscontrate, quali la falsificazione o l’alterazione dei titoli di viaggio, anche se non utilizzati, e il rifiuto di fornire le proprie generalità o le false dichiarazioni sulla propria o altrui identità.

 

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti potranno essere effettuati presso gil uffici di Cavourese S.p.A. rispettivamente di:

  • Cavour - V. Antica di Pinerolo 63
  • Chieri - V. Conte Rossi di Montelera 20

Si consiglia di controllare giorni e orari di apertura al pubblico degli uffici accedendo all'apposita sezione del sito: clicca qui!

 

RICORSI

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Giudice di Pace il servizio scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689 /81).

 

PRIVACY

Cavourese S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 informa che dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura sono trattati in conformità con la normativa vigente. L’informativa completa è disponibile su www.cavourese.it

L'importo delle sanzioni

In base alle diverse modalità di irrogazione, si elencano le possibili sanzioni:

  • con regolarizzazione a bordo

€ 35,00

 

  • Con regolarizzazione entro 7 giorni

€ 54,00 + pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione autrorizzato

 

  • Con regolarizzazione entro 60 giorni

€ 108,00 + pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione autrorizzato

 

COSA SUCCEDE SE HAI DIMENTICATO L'ABBONAMENTO?

I viaggiatori che non abbiano con se l’abbonamento sono considerati a tutti gli effetti privi di titolo valido ed incorrono nelle sanzioni indicate.

Nel caso in cui il cliente sanzionato si presenti presso gli uffici aziendali entro 7 giorni dalla data di accertamento della violazione dimostrando il possesso di un titolo di viaggio valido e con validità antecedente a quella della sanzione, quest'ultima verrà annullata; il cliente sarà però tenuto al pagamento di € 10,00 a titolo rimborso spese amministrative. 

 

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